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TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE PER "ILCOVO". LEGGERE!

 
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RomaInvictaAeterna
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MessaggioInviato: Dom Apr 11, 2010 10:05 am    Oggetto:  TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE PER "ILCOVO". LEGGERE!
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Come viene tutelato il diritto d'autore su Internet?
Tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o l'espressione, formano oggetto del diritto d'autore (art. 2575 c.c.).

Il diritto d'autore si acquista originariamente con la creazione dell'opera (tranne i casi specifici in cui questa creazione sia avvenuta nell'ambito di un contratto di prestazione d'opera), quindi l'opera appartiene, come primo titolare, a chi ne è l'autore (art. 2576 c.c.). Egli ha il diritto di disporne per ciò che attine l'utilizzazione economica (non per la paternità, intesa come il diritto morale ad essere indicato quale autore dell'opera, che deve invece essere sempre riconosciuto al solo autore). Un esempio assai comune è quello che lega uno scrittore al suo editore. Lo scrittore è l'autore dell'opera letteraria, per meglio promuovere e distribuire l'opera, cede i propri diritti di utilizzazione economica ad un editore in cambio, normalmente, di una percentuale sugli incassi della vendita del libro. Anche se dovesse cedere tutti i diritti di utilizzazione economica, nessuno potrebbe togliergli il diritto ad essere riconosciuto quale padre dell'opera.

La recente legge 248/00, modificando la legge 633/41, sempre attuale in materia di diritto d'autore, ha introdotto ulteriori ipotesi al fine di combattere la pirateria e la contraffazione, anche quella che si realizza via Internet.

Salvo particolari eccezioni, la tutela economica di un'opera dura sino a che sia trascorso il settantesimo anno dalla morte dell'autore (dopo la morte dell'autore, sono gli eredi a beneficiare economicamente dei proventi ed è agli stessi che devono essere richieste autorizzazioni o licenze).

Veniamo ad analizzare nel dettaglio la tutela delle opere a seconda della loro natura.

Testi, scritti, articoli, e-mail - Ogni forma di testo, anche breve, è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e non può essere copiata, riprodotta (anche in altri formati o su supporti diversi), né tantomeno è possibile appropriarsi della sua paternità. L'unica eccezione prevista dalla legge (art. 70 l. 633/41) è quella di consentire il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere letterarie (ma non l'intera opera, o una parte compiuta di essa) a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento, purché vengano citati l'autore e la fonte, e non si agisca a scopo di lucro, sempre che tali citazioni non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera stessa. Solo in questa particolare ipotesi si può agire senza il consenso dell'autore.

Qualsiasi testo originale, che abbia il carattere minimo di creatività è dunque protetto di diritto, senza bisogno di particolari adempimenti o avvertenze, pure se espresso in forma orale (ad es. la fonoregistrazione di un'opera di teatro).
Nessun limite di legge sussiste invece per la riproduzione di testi di autori morti da oltre settant'anni.

Si deve comunque considerare che pure gli scritti dal carattere non specificatamente creativo (ma divulgativo, comunicativo, informativo), che vengono trasmessi attraverso la rete, beneficiano di tutela giuridica. è il caso ad esempio delle E-MAIL, che, rappresentando una forma di corrispondenza, sono sottoposte al divieto di rivelazione, violazione, sottrazione, soppressione previsto dagli artt. 616 e 618 del codice penale.

Musica, mp3, midi files, testi delle canzoni, opere cinematografiche, filmati - Grande interesse hanno argomenti come la legittimità della distribuzione gratuita di musica via Interenet. In realtà, la distribuzione e lo scambio di materiale musicale che avviene tra utenti della rete (in genere sotto forma di file MP3 o WAV) è da considerarsi chiaramente illegittima se non espressamente autorizzata dall'autore o da chi detiene i diritti economici dell'opera. E di recente sono stati assai numerosi gli interventi, anche a livello internazionale, volti ad arginare il fenomeno della cosiddetta pirateria musicale.

Un caso particolare è rappresentato dai files MIDI, spesso utilizzati come basi o sottofondi musicali di molti siti Web. Trattandosi di elaborazioni dell'opera originaria, esse devono comunque essere autorizzate dall'autore del brano stesso o da chi ne detiene i diritti di utilizzazione economica. Pertanto, a volere legittimamente utilizzare i midi-files, bisogna essere certi che colui che li ha realizzati sia stato a ciò espressamente autorizzato dal compositore o dall'editore.

Relativamente ai TESTI DELLE CANZONI, vale quanto già riferito per le opere testuali in generale. Essi non possono essere riprodotti integralmente, salva espressa autorizzazione dei titolari dei diritti economici.

I limiti ora riferiti non sussistono per la riproduzione di musica di autori morti da oltre settant'anni, salvi comunque i diritti dovuti a chi ha eseguito e prodotto la registrazione, comunque da remunerare.

Le OPERE CINEMATOGRAFICHE e i FILAMTI godono pure di un'analoga tutela. è solo da precisare che, trattandosi assai spesso di opere collettive (realizzate cioè congiuntamente da più partecipanti: regista, sceneggiatore, compositore della colonna sonora, etc.), la loro tutela si estende sino al trascorrere del settantesimo anno dalla morte dell'ultimo dei coautori.


Fotografie, foto artistiche, ritratti - Bisogna in questo caso distinguere se le fotografie hanno o meno un carattere artistico. Nel caso si tratti di semplici opere fotografiche, al fotografo spettano i diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio (art. 88 l. 633/41), salvo il caso che l'opera sia stata commissionata in seno ad un contratto di lavoro (in tal caso degli stessi diritti sarà titolare il datore di lavoro). La tutela dura venti anni dalla data di realizzazione della fotografia.

Tuttavia, per la legislazione italiana vale anche un altro principio, in questo caso piuttosto favorevole alla diffusione delle opere fotografiche. L'art. 90 della l. 633/41 infatti prescrive che ogni esemplare della foto deve contenere:

il nome di chi detiene i diritti di utilizzazione economica (fotografo, datori di lavoro o committente);
l'indicazione dell'anno di produzione della fotografia, e - se la foto riproduce un'opera d'arte -;
il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
In caso di mancanza di tali informazioni, la riproduzione delle foto non si considera abusiva sempre che il fotografo (o il suo datore di lavoro) non provino la malafede di chi le ha riprodotte.
Le FOTO ARTISTICHE, invece, in base all'art. 2 della Convenzione di Berna del 9.9.1886 (aggiornata dalla convenzione di Bruxelles del 26.6.1948), recepita nel nostro ordinamento con la l.16.2.1953, n. 247, vengono considerate alla stregua di opere dell'ingegno e la loro tutela non è subordinata ad alcuna formalità (quale appunto l'indicazione del titolare dei diritti e dell'anno di realizzazione). Non solo, pure la durata della tutela si estende sino al settantesimo anno successivo alla morte dell'autore, e non al ventennio dalla realizzazione.

Per i RITRATTI, infine, la legge impone che chiunque volgia esporre, riprodurre o mettere in commercio la fotografia rappresentante l'immagine di una persona, deve preventivamente ottenere il consenso di questa (art. 96 l. 633/41). Il consenso non è necessario se la persona è di particolare notorietà o se è fotografata in virtù di qualche ufficio pubblico che ricopre, o per ragioni di giustizia o di polizia, oppure per scopi scientifici, didattici, culturali, o ancora se la riproduzione è legata a fatti, avvenimenti, cerimonie di pubblico interesse o che comunque si sono svolte in pubblico (art. 97 l. 633/41), salvo che l'esposizione o la messa in commercio arrechino pregiudizio alla reputazione ed al decoro della persona ritratta. Se viene ritratto un personaggio pubblico, la sua immagine non può essere utilizzata - senza la necessaria autorizzazione - per fini diversi dal dare notizie o informazioni su tale personaggio.

Programmi informatici, software, codici, layout - Come per le altre opere dell'ingegno anche la produzione di software e codici informatici è tutelata dal diritto d'autore. è da dire che spesso, in questi casi più che in altri, la titolarità dell'opera appartiene ad un soggetto diverso da chi ha materialmente steso i codici. Questo perché molti programmatori sono legati da un rapporto di lavoro con le società di software, alle quali spettano quindi tutti i diritti di distribuzione ed utilizzazione economica.

La recente l. 248/00 ha previsto particolari ipotesi di reato per i casi di contraffazione e pirateria informatica aventi ad oggetto anche i programmi per elaboratori.

La violazione delle norme sul diritto d'autore comporta sanzioni anche penali e di particolare gravità, soprattutto se chi utilizza illegittimamente l'opera altrui lo fa con fini di lucro.

In conclusione, ogni opera dell'ingegno presente su Internet appartiene al proprio autore e non è possibile copiarla o beneficiarne in alcun modo senza il consenso esplicito dello stesso autore, che ne autorizzi - magari regolamentandolo - l'utilizzo. L'indicazione del copyright che si trova in molti siti (completa di nome dell'autore o del titolare dei diritti economici, nonché della data) rafforza e rende esplicita la protezione dell'opera, ma anche in mancanza non ci si deve sentire autorizzati a copiare o riprodurre parti delle opere che si trovano sulla rete, considerato pure che, per individuare chi copia, basta un semplice motore di ricerca.

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"La mistica appunto precisa questi valori...nella loro attualità politica...e dimostra l'universalità di luogo e di tempo del Fascismo"(Giani)


Ultima modifica di RomaInvictaAeterna il Ven Lug 20, 2012 2:20 pm, modificato 3 volte in totale
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MessaggioInviato: Dom Apr 11, 2010 10:10 am    Oggetto:  
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...questo per ricordare, a chi non lo sapesse, che la divulgazione del materiale della nostra associazione è sottoposto alla tutela del diritto d'autore. Ogni divulgazione, che non sia concordata con gli autori o con l'associazione, va OBBLIGATORIAMENTE soggetta alla citazione della provenienza, con riferimento all'autore e all'associazione!
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antimodes
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MessaggioInviato: Sab Apr 17, 2010 7:08 pm    Oggetto:  
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Perciò nasce spontaneo chiedersi che le foto che mettiamo come avatar o come firma o come allegato, eccetto i link ai rispettivi siti, sono coperti da diritto d'autore.E' anche vero che se le avessimo in originale cartaceo e facessimo una scansione non dovrebbero esserci problemi di sorta.
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UrbeAEterna



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MessaggioInviato: Dom Apr 18, 2010 1:45 am    Oggetto:  
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Cioè dobbiamo togliere gli avatar?
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Il Littore



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MessaggioInviato: Dom Apr 18, 2010 3:02 pm    Oggetto:  
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Macchè! Gli avatar non c'entrano! Altrimenti tutti i forum dell'etere dovrebbero essere soggetti a rimozioni di immagini.
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MessaggioInviato: Lun Apr 19, 2010 12:34 pm    Oggetto:  
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Ragazzi, la proprietà delle immagini che usiamo purtroppo per noi è estinta.

Per cui, come da articolo, non si pone nessun problema. Il diretto interessato a questa produzione di immagini, purtroppo, è morto assassinato a piazzale loreto.

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AquilaLatina




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MessaggioInviato: Gio Ott 20, 2011 2:23 pm    Oggetto:  
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Segnalo questo scritto del Covo citato da un circolo areano senza riportare la fonte:

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Lictor Adriano



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MessaggioInviato: Gio Ott 20, 2011 2:54 pm    Oggetto:  
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Anche questo su facebook, ha parzialmente copiato un articolo di PF senza citare o altro.

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"Noi pensiamo che lo Stato sia la stessa personalità dell'individuo, spogliata dalle differenze accidentali, sottratta alla preoccupazione astratta degl'interessi particolari[..]"
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Marcus
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MessaggioInviato: Gio Ott 20, 2011 4:30 pm    Oggetto:  
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...intanto chiunque noti tali episodi scorretti può aiutarci col proprio tempestivo intervento scrivendo direttamente nelle pagine che attuano tali plagi, facendo presente la cosa e chiedendo immediata rettifica e precisazione in merito alla paternità dello scritto con l'inserimento obbligatorio della fonte da cui è stato tratto, o in alternativa la cancellazione dello stesso. In caso di mancato ricevimento dell'avviso del nostro utente da parte di chi effettua il plagio, l'amministrazione de IlCovo allora procederà in via ufficiale. Ringraziamo fin da ora tutti coloro che vorranno collaborare con noi affinché tali atti disonesti vengano bloccati...anche con questi questi piccoli e semplici comportamenti ognuno di noi contribuisce a creare la Nuova Civiltà Fascista.
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" Forse che non conoscendo a fondo il pensiero del Duce si può affermare di essere fascisti? Noi diciamo di no! Che il fascismo non è istinto ma educazione e perciò è conoscenza della sua mistica,che è conoscenza di Mussolini" (N. Giani)
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MessaggioInviato: Mer Lug 18, 2012 6:27 pm    Oggetto:  
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LE OPERE COLLETTIVE

A cura dell'Avv. Giovanni d'Ammassa
Ultimo aggiornamento: 27/09/2010

La legge sul diritto d'autore si occupa di regolamentare anche quelle opere dell'ingegno che sono il frutto del contributo creativo di più autori.
In particolare, si tratta di opere, generalmente scritte, che sono composte mediante l'unione di lavori minori o frammenti di lavori, dovuti ad autori diversi, che sono riuniti per uno scopo determinato, per lo più divulgativo, didattico o scientifico. L'esempio classico è dato dalle enciclopedie, ma oggi sono comprese in questa categoria anche i giornali e le riviste.
Possiamo scorgere in questo caso due attività creatrici, ovvero quella degli autori delle singole opere, e quella di chi sceglie, dispone, coordina le opere medesime per costituire un tutto unico e omogeneo.

Le opere collettive sono protette come opere originali ai sensi dell'art. 3 l.d.a.:

Articolo 3
Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

L'art. 7 della nostra legge sul diritto d'autore considera autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa. Questo perché al lavoro di selezione, di coordinamento e di direzione è riconosciuto un carattere creativo, carattere considerato preminete sul contributo dei singoli collaboratori, tanto da negare a questi ultimi la qualità di coautori dell'opera nel suo risultato unitario.
In un certo senso però l'autore di un'opera collettiva è un autore di seconda categoria. Infatti i diritti di utilizzazione economica dell'opera non spettano a lui, ma sono riservati dall'art. 38 della legge all'editore, cioè colui che stampa e pubblica l'opera a proprie spese e rischio.

Il diritto spetta però senza che venga recato alcun pregiudizio ai diritti di cui all'art. 7. Sembra che in questo caso la legge cada in contraddizione, poiché se all'art. 38 statuisce che i diritti di utilizzazione economica dell'opera collettiva spettano all'editore, interpretando alla lettera il precedente art. 7 si potrebbe dedurre che gli stessi diritti spettino anche all'autore. In realtà a quest'ultimo sono riservati esclusivamente i diritti morali, ed è questa l'interpretazione solitamente data alla norma.

Articolo 7
[1] È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.
Al secondo comma, l'art. 38 permette agli autori delle singole parti dell'opera collettiva di utilizzare la propria opera separatamente, con il limite dell'osservanza dei patti convenuti, o degli articoli successivi, che trattiamo nella pagina Riviste e Giornali.

Articolo 38
[1] Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio derivante dall'applicazione dell'art. 7.
[2] Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti.


Riferimenti bibliografici

Luigi Piola Caselli, Codice di diritto d'autore, 1943

Vittorio M. De Sanctis, Ancora in tema di diritti sull'opera collettiva (Nota ad App. Milano, 14 marzo 1961), in Il Diritto di Autore, 213, 1963

Paolo Mariotti, L'opera collettiva nel diritto d'autore, in Il Diritto di Autore, 17, 1959

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MessaggioInviato: Gio Lug 19, 2012 9:28 am    Oggetto:  
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IL CONTRATTO VIA INTERNET

Il contratto concluso via internet e’ un vero e proprio contratto al quale sono applicabili le norme del codice civile.

Come per i contratti in generale, anche il contratto stipulato attraverso internet deve considerarsi concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

Normalmente infatti, anche in internet, il consumatore sceglie tra i prodotti offerti dal venditore e li "pone in un carrello virtuale".

A scelta avvenuta e solo al termine di tutte le operazioni effettuate, il sistema chiederà al compratore di confermare il suo ordine, risultando l'operazione di pagamento come ultima in assoluto.

Tutto avviene come nelle classiche offerte al pubblico, in quanto è solo con l'accettazione del compratore che si conclude effettivamente il contratto.

Vi sono casi però in cui l'offerta è predisposta come invito a proporre, proposta che viene presentata dall'acquirente mediante un ordine, risultando dunque necessaria - ai fini della conclusione del contratto - una dichiarazione da parte del venditore quale conferma all'ordine stesso.

Infine, è possibile che il contratto venga concluso attraverso un comportamento concludente; ad esempio, nel caso in cui si scarichi (mediante il c.d. downloading) da internet la licenza d'uso di un software sul proprio personal computer. In questi casi la conclusione del contratto si ha per avvenuta nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.

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MessaggioInviato: Gio Lug 19, 2012 9:52 am    Oggetto:  
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Alla luce di questa giurisprudenza, ribadiamo in modo definitivo quanto segue:

    -il Forum è il sito di una Associazione, ilCovo, con la quale i membri si impegnano a collbaorare. Questa collaborazione, ovvero la produzione letteraria dei membri stessi e l'attuazione di opere richieste e coordinate dalla presidenza, viene sottoscritta al momento della firma del contratto di registrazione. Tale contratto è a norma della legge civile e internazionale. Per tale adesione, la produzione operata PER L'ASSOCIAZIONE, è di pertinenza dell'Associazione. Questo per due motivi: è specificato nel contratto di registrazione; è nei fini stessi dell'Associazione.

    -La produzione letteraria, multimediale e didattica dell'Associazione è operata DALL'AMMINISTRAZIONE, che si avvale in taluni casi della collaborazione di alcuni o molti utenti (AI QUALI SARA' PUBBLICAMENTE RICONOSCIUTO QUELLO CHE AD ESSI SPETTA). In nessun caso, l'opera "finale" può essere avocata a uno solo, o tutti i COLLABORATORI, ma la PATERNITA' è definita chiaramente, in termini di legge, all'AMMINISTRAZIONE.

    -Le pubblicazioni editoriali dell'Associazione NON POSSONO IN NESSUN CASO essere utilizzate da chiunque non sia l'AUTORE riconosciuto LEGALMENTE.
    Anche nelle pubblicazioni editoriali, verrebbe da dire soprattutto, si applica la legislazione sulle "Opere Collettive", laddove siano previste.
    Quindi NESSUNO, sottolineo, NESSUNO può pubblicizzare, diffondere o vendere MENDACEMENTE tali pubblicazioni o produzioni letterarie, millantandosene autore, editore o produttore.


IlCovo si è dotato di un consulente Legale per la tutela del suo diritto.
Questo messaggio è una pubblica diffida dall'attuare una qualsiasi delle operazioni sopra descritte.
Ogni atto illegale verrà perseguito.

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